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COME SI TRASFORMA IL “PARCO PRIVATO” (SOTTOZONA F/5 DI P.R.G.) IN UNA ZONA DI ESPANSIONE
Con atto a rogito del Notaio in Castelnuovo di Porto BERNARDO CANNATA in data 9 novembre 2001, rep.n. 16952, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Roma in data 23 novembre 2001 con numero di formalità 32585, la “Giafel Immobiliare Due s.r.l.” acquistava da ALBERTINA PAGLIUCA un terreno di 10.950 metri quadri in località “Monti di Scorano”, distinto nel catasto di Capena al foglio 14, particella 43. Con altro atto a rogito del Notaio in Castelnuovo di Porto BERNARDO CANNATA in data 1° febbraio 2002, rep. n. 17322, la “Giafel Immobiliare Due s.r.l.” acquistava da FLORIANO GALDENZI, ROSSANA GALDENZI e DANIELA GALDENZI un terreno di 5.090 metri quadri in località “Monte Scorano”, distinto nel catasto di Capena al foglio 14, mappale 43. La predetta Società acquisiva un terreno di complessivi 16.040 metri quadrati, in parte ricadenti in zona di “parco privato”   (lotto minimo 3.000 metri quadri, indice di
edificabilità 0,15 mc/mq, per la tipologia consentita si fa riferimento a quanto prescritto per le zone agricole: cfr. pag. 42 delle norme tecniche di attuazione alla variante generale al p.r.g. approvate con deliberazione consiliare n. 26 del 4 luglio 2002) e in parte in zona di “parco campagna” (E/4), la quale riguarda “le fasce di territorio tutelato lungo i corsi d’acqua pubblici” (pag. 39 delle N.T.A.; nella fattispecie il corso d’acqua è il fosso di Gramiccia). Proprio in vista dello sfruttamento urbanistico dell’ampia fascia di verde privato in località “Monti di Scorano”, nelle N.T.A. (pag. 42) si prevede quanto segue:
“Quando un lotto risulta in parte compreso sia nella zona di Parco Campagna vincolato ai sensi della 431/85 ed in parte compreso nella zona di parco privato la volumetria può essere calcolata su tutto il lotto di proprietà e realizzata solo sulla parte non vincolata”.
Tale disposizione riguarda, tuttavia, la sola volumetria. Orbene, sul terreno acquistato dalla predetta Società sono stati realizzati sette villini bifamiliari e un villino unifamiliare, i primi contraddistinti catastalmente con i mappali 266, subalterni 1 e 2, 267, subalterni 1 e 2, 268, subalterni 1 e 2, 279, subalterni 1 e 2, 280, subalterni 1 e 2, 281, subalterni 1 e 2, 282, subalterni 1 e 2, e 283:
di fatto, dunque, in assoluto ed evidente spregio della disposizione sul lotto minimo, sono stati ricavati ben quindici lotti, agevolmente individuabili sul piano catastale facendo riferimento alle “corti” degli elencati immobili urbani, distinte con i subalterni 2 e 4 dei mappali 266, 267, 268, 279, 280, 281, 282, e al terreno circostante il mappale 283. Si tenga altresì presente che, dei 16.040 metri quadri del terreno acquistato dalla “Giafel Immobiliare Due s.r.l.”, 4.050, catastalmente individuati con il mappale 275 del foglio 14 e verosimilmente relativi alla zona inedificabile di “parco campagna”, sono rimasti di proprietà della Società stessa, così come alla Società stessa è rimasto il mappale 284, della superficie catastale di 1.294 metri quadri, sicché i quindici lotti suddetti, chiaramente incompatibili anche con la superficie totale originaria del terreno acquistato (sulla quale potrebbero essere realizzati solo cinque lotti di poco più di 3.000 metri quadri l’uno), sono, di fatto, stati realizzati su 10.696 metri quadri dei 16.040 acquistati dalla Società.
Se la violazione della prescrizione relativa al lotto minimo è evidente anche con riferimento a tutti i 16.040 metri quadri acquistati dalla Società, si tenga presente che, ad aggravare la situazione, sta il fatto che, se la zona inedificabile di “parco campagna” può essere computata ai fini della volumetria, dell’estensione di essa non può evidentemente tenersi conto ai fini della costituzione di lotti. Dai predetti 10.696 metri quadri, inoltre, vanno sottratti i 566 metri quadri di un “ente urbano” non intestato in catasto, ov’è distinto con il mappale 277 del foglio 14, mentre i 395 quadri di un’“area urbana” distinta in catasto con il mappale 276 del foglio 14, sono di proprietà condominiale degli acquirenti dei lotti predetti.
Va poi rilevato, per quanto concerne la tipologia costruttiva, che nelle zone agricole, cui rimanda sul punto la norma relativa alla sottozona del parco privato, non possono ritenersi consentite costruzioni bifamiliari, consentite, invece, nelle sottozone B/2, B/3 e C/2.
C-2) Con atto a rogito del Notaio in Monterotondo FRANCESCO DI PIETRO in data 16 luglio 2003, repertorio n. 39429, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Roma il 19 luglio 2003 con il numero di formalità 22598, la “Futura Costruzioni 2001 s.r.l.” acquistava da CONCETTA LATINI un terreno esteso complessivamente 22.500 metri quadri e distinto nel catasto di Capena al foglio 14, mappali 52 e 247. Come risulta dalla stessa nota di trascrizione dell’atto, le parti dichiarano “che il terreno in oggetto ricade parte in zona F5 - parco privato, parte in zona E4 - parco campagna, come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Capena in data 15 luglio 2003 allegato all’atto in trascrizione”. Orbene, mentre alla predetta Società risultano tuttora intestati 10.188 metri quadri di quanto acquistato il 16 luglio 2003, catastalmente ora distinti con il mappale 289 del foglio 14 (si tratta probabilmente della zona di parco-campagna investita dal vincolo d’inedificabilità per la presenza della fascia di rispetto del fosso), sui restanti 12.312 metri quadri di “parco privato” sono state realizzate ben sedici unità immobiliari urbane di categoria A/7, che sulla mappa appaiono sette costruzioni bifamiliari e due unifamiliari, identificate con subalterni del mappale 288 dal n. 3 al n. 18, in assoluto spregio tanto della prescrizione relativa al lotto minimo (è evidente che i 3.000 metri quadri di lotto minimo non possono, se non snaturando totalmente il “parco privato”, afferire in comune ad un numero indefinito di unità immobiliari urbane), quanto di quella relativa alla tipologia costruttiva.
Nella nota di trascrizione dell’atto di compravendita di una delle predette unità immobiliari urbane di categoria A/7 si menziona addirittura una struttura di tipo condominiale, del tutto incompatibile con il rinvio alla zona agricola contenuto, in ordine alla tipologia costruttiva consentita, nella norma delle N.T.A. relativa alla sottozona F/5 (parco privato).
Successivamente al terreno di parco privato sul quale ha edificato sedici unità immobiliari urbane la “Futura Costruzioni 2001 s.r.l.”, vi è un terreno sul quale ha costruito la “SALF 2003 s.r.l.”, società dei DI STEFANO.



Con atto a rogito del Notaio in Castelnuovo di Porto BERNARDO CANNATA in data 14 novembre 2003, rep. n. 19427/8812, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Roma il 9 dicembre 2003 con il numero di formalità 36809, la SALF 2003 s.r.l. acquistava da DELFINA ZACCARDINI, ADRIANO ZACCARDINI e ANGELA ZACCARDINI un terreno di parco privato (come riportato nella stessa nota di trascrizione) complessivamente esteso 14.110 metri quadri, distinto nel catasto di Capena al foglio 22, mappali 28 e 91. In realtà, parte consistente del terreno in questione rientra nella fascia di rispetto del fosso di Gramiccia e quindi, in termini di sottozona di p.r.g., nel “parco campagna”: significativamente, infatti, del terreno acquistato il 14 novembre 2003 ben 8.275 metri quadri del mappale 679, formatosi in seguito a frazionamento del 15 marzo 2005 n. 160910.1/2005, restano intestati alla “SALF 2003 s.r.l.”.
Sui restanti 5.835 metri quadri la Società acquirente ha realizzato undici unità immobiliari urbane di categoria A/7, ripartite in cinque villini bifamiliari più un villino unifamiliare, ognuna delle quali dotata di propria corte (il mappale 680 risulta suddiviso in ben dodici subalterni, mentre in due subalterni ciascuno sono suddivisi i mappali 681, 683, 684, 685, 686, e senza subalterni è il mappale 682).
Come può rilevarsi dai rogiti di vendita, a chi ha comprato è pervenuto una “abitazione in villino con annesso giardino”; un subalterno individua l’abitazione e l’altro, anch’esso al catasto urbano, la corte.
Anche qui è del tutto evidente la violazione sia della prescrizione relativa al lotto minimo (violazione incontestabile nonostante il futile espediente per il quale si evitano frazionamenti in superfici inferiori ai 3.000 metri quadri al Catasto Terreni, per effettuare frazionamenti solo al Catasto Fabbricati, nel quale di fatto le corti individuano distinti appezzamenti di terreno afferenti a ciascuna unità immobiliare urbana: la violazione della prescrizione relativa al lotto minimo trova, comunque, un primo innegabile riscontro proprio a livello catastale, nel quale il mappale che individua il terreno di superficie pari o superiore ai 3.000 metri quadri perde qualsiasi autonomia e risulta anzi soppresso per dare origine a una miriade di mappali all’urbano, con edifici e relative corti), sia di quella relativa alla tipologia costruttiva.
L’operazione realizzata dalla “SALF 2003 s.r.l.” rende chiaro che il motivo della significativa defezione del DI STEFANO dai ranghi del gruppo consiliare di opposizione risiede nella consapevolezza che ciò lo avrebbe “legittimato” a ottenere permessi di costruire in palese violazione delle N.T.A., tali da consentire un più lucroso sfruttamento edilizio del terreno da edificarsi: ciò che, in effetti, è puntualmente avvenuto con il terreno della “SALF 2003 s.r.l.” in località Scoranello.
C-4) Con permesso di costruire n. 47 del 2005 la TIBERINVEST ’94 è stata autorizzata ad edificare quattro villini unifamiliari su un terreno distinto nel catasto di Capena al foglio 20, particelle 24, 36 e 53, esteso 3.999 metri quadri e urbanisticamente destinato a parco privato, sottozona F/5.
Come si possano realizzare quattro villini unifamiliari su un terreno di 3.999 metri quadri con un lotto minimo di 3.000 metri quadri è un mistero, che appare, tuttavia, meno misterioso ove si consideri che tra i soci della TIBERINVEST ’94 vi sono GUERRINO CALICCHIA, attuale Assessore alle Attività Produttive del Comune di Capena, e QUIRINO TESONI, imprenditore edile, a sua volta socio di DARIO SESTILI nella “Domus Serena s.r.l.”.



Il VIPPOMETRO