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IL COMUNE DI CAPENA SI FA LE LEGGI DA SOLO
E I BANDITI “LA FANNO FRANCA”
(prima parte)
Con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 2002, l’Amministrazione decide di alienare (VENDERE) terreni di demanio civico, senza interpellare la Regione Lazio infischiandosene delle normative vigenti in materia, che impongono ai Comuni di comunicare formale richiesta, se necessita l’alienazione di tali terreni. Inoltre se questo accade, i terreni in questione devono essere catalogati “relitti” (piccoli appezzamenti) di demanio civico e non di certo per comprensori di 30 ettari). Ancora una volta capiamo quanto il legame “di sangue” tra il Sindaco Riccardo Benigni, l’Arch. Dario Sestili, l’Amministrazione comunale e l’Arch. Marta Spinarelli sia incalcolabile, il denaro pubblico viene sistematicamente reso invisibile ed ogni volta che il Comune fa un buon affare, le persone sopra citare pesano qualche chilo di più.
LA  MAFIA E' PROBABILE CHE SIA UN'ALTRA COSA … MA QUESTA COS’ E’?
QUI DI SEGUITO I DETTAGLI E LA DOCUMENTAZIONE:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 2002, l’attuale maggioranza stabiliva di procedere all’alienazione di terre di proprietà del Comune di Capena, tra le quali anche quelle in località “Macchie” (foglio di mappa 1) oggetto di concessione agli ex-combattenti negli anni ’30.
Perché l’alienazione possa avvenire nelle modalità di cui alla predetta delibera, occorre che le terre da alienarsi appartengano al Comune di Capena a titolo di patrimonio disponibile (che è la proprietà privata dell’ente pubblico).
E’ quanto esplicitamente riconosciuto dall’attuale Assessore ai LL.PP. Arch. Sestili nella discussione che ha preceduto la votazione della delibera consiliare n. 20 del 2003.Orbene, mentre le terre comunali alla “Fioretta” sono di patrimonio disponibile, come riconosciuto con sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana n. 83 del 1999, le terre comunali alle “Macchie” sono di demanio civico: il regime giuridico è dunque completamente diverso e, ad esempio, comporta, per quanto concerne la vendita (o alienazione che dir si voglia), che essa può effettuarsi solo previa autorizzazione della Regione - autorizzazione che nella fattispecie non è stata neppure chiesta dal Comune di Capena.
Peraltro, l’autorizzazione alla vendita di terre di demanio civico ex art. 12 l. 1766 del 1927 viene rilasciata di regola per i cosiddetti “relitti” isolati di terre demaniali, non certo per interi comprensori di trenta ettari come quello delle terre comunali alle “Macchie”.
Va detto che il regime giuridico del demanio civico prevede comunque un istituto, quello della “legittimazione” (artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del ’27), che tutela comunque le aspettative di chi ha apportato migliorie agricole al fondo (la legislazione regionale, poi, prevede anche, con l’art. 8 della l.r. 1/86, la possibilità di sanare eventuali edificazioni abusive su terre di demanio civico, ma questo non è un problema del comprensorio in questione, nel quale la destinazione agricola è stata mantenuta), dandogli la possibilità di diventare proprietario del terreno migliorato. (Si ribadisce che la “vendita”, per le terre di demanio civico, è eventualità eccezionale, solitamente consentita con autorizzazione regionale solo per i cosiddetti “relitti” del demanio collettivo).
Il regime del demanio civico esclude che la proprietà del terreno possa essere acquisita da chi non lo ha migliorato (la “legittimazione”, che è in sostanza un procedimento di privatizzazione, presuppone infatti, come si è detto, che il terreno abbia ricevuto migliorie agricole sostanziali e permanenti) - ciò che, invece, sarebbe possibile con la procedura prevista per l’alienazione delle terre comunali nel regolamento approvato con la delibera consiliare n. 20 del 2003, a tenore del quale la possibilità di diventare proprietario prescinde dalla meritevolezza di chi ha la disponibilità del terreno e dall’effettivo apporto di migliorie agricole; esclude altresì che possa esservi una “asta pubblica” per la vendita del terreno, come prevede invece la procedura prevista per l’alienazione nel regolamento approvato con la delibera consiliare n. 20 del 2003. Tutto ciò significa che manovre speculative, non necessariamente connesse all’edificabilità dei terreni (esclusa per le terre delle “Macchie” da vincoli di diversa natura), sono molto più semplici se non si tiene conto della disciplina dettata dalla legge n. 1766 del 1927 per le terre di demanio civico.
Il fatto che l’alienazione delle terre comunali in località “Macchie” sia stata decisa ignorando la loro natura giuridica, e quindi stabilendo procedure illegittime (al di là della forma, poi, come sopra si è cercato di evidenziare, si pongono problemi di sostanza), è tanto più inspiegabile, in quanto tale natura giuridica è evidenziata nelle risultanze della verifica dell’Arch. Spigarelli, perito demaniale nominato per Capena dalla Regione Lazio - risultanze che possono facilmente essere apprese in pochi minuti consultando le planimetrie su base catastale che, conservate presso l’archivio corrente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sono allegate alla relazione peritale dell’Arch. Spigarelli, che in esse ha evidenziato le terre di demanio civico con apposite colorazioni.Ancora più inspiegabile è tale trascuratezza se si pensa che le compravendite non autorizzate di terre di demanio civico (e l’autorizzazione nella fattispecie non è stata neppure richiesta alla Regione Lazio e, anche se fosse richiesta, ben difficilmente potrebbe essere concessa, poiché, come sopra si è notato, l’autorizzazione all’alienazione, quando la vocazione agricola è ancora intatta, viene concessa di regola per “relitti” di demanio civico e non per comprensori di 30 ettari) sono affette da nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto, sicché i rogiti di alienazione, oltre ad essere privi di validità ed efficacia, sarebbero fonte di responsabilità per chi li stipulasse (notaio o segretario comunale).
L’inspiegabilità aumenta vieppiù se si pensa, in paragone, che le conseguenze della demanialità civica a livello di procedure amministrative, lungi dall’essere trascurate, sono state ferreamente tenute presenti dall’attuale Amministrazione per le terre di “Colle del Fagiano”, per le quali, addirittura, era emerso addirittura l’orientamento a non rilasciare le concessioni edilizie in sanatoria pur in presenza di sentenze commissariali che dichiaravano quelle terre libere da usi civici, e ciò per il fatto che le sentenze in questione (che, si ricordi, sono comunque immediatamente esecutive) erano state appellate (poi, a fronte di proteste a muso duro, le concessioni furono rilasciate, ma con una clausola illegittima che ne condizionava la validità all’esito del giudizio di secondo grado, che poi comunque ha confermato le sentenze di primo grado).
Si tenga presente, inoltre, che il professionista con il quale il Comune di Capena ha stipulato una convenzione, incaricandolo di effettuare le perizie di stima per le alienazioni decise con la delibera consiliare n. 27 del 2002, è proprio l’Arch. Marta Spigarelli. Prescindendo dal problema relativo alla compatibilità tra l’incarico conferito all’Arch. Spigarelli dalla Regione Lazio per lo svolgimento della verifica demaniale per Capena (incarico tuttora in corso di svolgimento) e l’incarico conferito all’Arch. Spigarelli dal Comune di Capena per le predette perizie di stima, è singolare che quest’ultimo incarico sia stato conferito proprio a chi, come il perito demaniale regionale, dovrebbe essere il primo a rilevare l’illegittimità delle progettate alienazioni per ciò che concerne le terre comunali alle “Macchie”: la demanialità civica delle terre comunali alle “Macchie” è stata, infatti, affermata proprio dall’Arch. Spigarelli nella sua verifica su Capena, fin dal 1995, e risulta graficamente evidenziata proprio nelle planimetrie su base catastale dalla medesima elaborate e allegate alla sua relazione di perizia.
Allo stato non è possibile precisare le modalità di svolgimento della gara a esito della quale l’Arch. Spigarelli si è aggiudicata l’incarico per le suddette perizie di stima. E’ singolare il fatto che alcuni cittadini interessati alla questione delle alienazioni di terre comunali si siano rivolti allo studio professionale dell’Assessore ai LL.PP. per ottenere un preventivo informale circa il prezzo dell’alienazione, la cui determinazione è, tuttavia, di esclusiva competenza dell’Arch. Spigarelli, legata da rapporto di fiducia e di stima reciproca con l’attuale Assessore ai LL.PP. Arch. Dario Sestili. Non è del tutto implausibile l’ipotesi che il perito scelto dal Comune per calcolare il prezzo di alienazione non sia, forse, propenso a stroncare la stessa delibera di alienazione (e a porre così nel nulla lo stesso incarico ricevuto) facendo notare che le terre comunali alle “Macchie”, in quanto aventi natura di demanio civico, sono inalienabili se non previa autorizzazione regionale.Peraltro, la vendita delle terre comunali alle “Macchie” è stata bloccata a seguito di un esposto di due consiglieri dell’attuale minoranza al Commissario per la liquidazione degli usi civici, che con sentenza n. 35 del 2003 ha riconfermato la demanialità civica delle terre comunali alle “Macchie”.
L’Arch. Spigarelli si sta occupando delle perizie di alienazione per alcuni lotti di terreni comunali alla “Fioretta”: è degno di nota che, nella propria verifica demaniale su Capena, l’Arch. Spigarelli attribuisce le terre comunali in località “Fioretta” al demanio civico dell’Università Agraria di Capena, sulla base della ritenuta nullità dell’atto con il quale l’U.A. di Capena cedette nel 1901 al Comune di Capena, nel contesto di una transazione, circa 35 ettari di terre alla “Fioretta”.
Su questo punto, le risultanze della verifica Spigarelli sono state smentite dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, il quale con sentenza n. 83 del 1999 ha ritenuto che, essendo valida la cessione del 1901, le terre comunali alla “Fioretta” appartengono al Comune di Capena a titolo di patrimonio disponibile, e non all’Università Agraria a titolo di demanio civico.
Le perizie di stima dell’Arch. Spigarelli sui terreni comunali alla “Fioretta”, dunque, presuppongono, paradossalmente, la smentita della tesi sostenuta dallo stesso Arch. Spigarelli, secondo il quale quelle terre non erano del Comune e non erano di patrimonio disponibile (come poi ha ritenuto il Commissario agli usi civici con la sentenza n. 83 del 1999), ma erano dell’Università Agraria ed erano di demanio civico, e quindi non alienabili con le procedure di cui alla delibera consiliare n. 27 del 2002.Le eventuali perizie di stima dell’Arch. Spigarelli sui terreni comunali alle “Macchie” (si è visto come, allo stato, la procedura di alienazione sia bloccata a seguito dell’esposto di due consiglieri dell’attuale opposizione, accolto dal Commissario agli usi civici) presupporrebbero la smentita della tesi sostenuta dallo stesso Arch. Spigarelli su tali terreni, che essa ha ritenuto non di patrimonio disponibile (come, secondo quanto ha dichiarato l’attuale Assessore ai LL.PP. Arch. Sestili, li ha ritenuti l’attuale Amministrazione, ignorando peraltro clamorosamente le risultanze della verifica demaniale dell’Arch. Spigarelli), ma di demanio civico.
Se poi dovessero alienarsi le terre comunali alle “Macchie” con le modalità di cui alla delibera consiliare n. 27 del 2002 e successivamente dovesse emergere la nullità delle alienazioni dei terreni, le perizie per la sanatoria delle situazioni conseguenti alle vendite nulle spetterebbero ancora all’Arch. Spigarelli, questa volta come perito demaniale regionale, dopo che la medesima ha effettuato le perizie di stima come incaricato comunale per le alienazioni nulle.
A una richiesta avanzata da uno dei consiglieri di opposizione a marzo del 2004 all’Ufficio Tecnico Comunale e tendente a conoscere quale sia la natura giuridica delle terre comunali alle “Macchie” sulla base delle risultanze della verifica demaniale redatta dall’Arch. Spigarelli e conservata presso lo stesso U.T.C., un dipendente di quest’ultimo, adducendo una presunta ambiguità della “colorazione” di tali terreni nella planimetria del foglio di mappa 1 allegata alla relazione Spigarelli, ha risposto girando il quesito all’Arch. Spigarelli, cui è stata chiesta una sollecita risposta.
A tutt’oggi, non si ha notizia della risposta dell’Arch. Spigarelli a tale quesito. Nel frattempo è intervenuta anche la sentenza commissariale n. 35 del 2003, ma non sembra che il Comune di Capena, o meglio l’attuale Amministrazione, ne abbia preso atto.



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