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IL COMUNE DI CAPENA SI FA LE LEGGI DA SOLO
E I BANDITI “LA FANNO FRANCA”
(terza parte)
Non vi sono dubbi, questa Amministrazione ha valutato e messo in pratica qualunque espediente per guadagnare denaro in modo facile e misterioso.
Negli anni a Capena, la Legge è stata manomessa e applicata dall’Amministrazione Comunale e dal Sindaco Riccardo Benigni, secondo criteri di pura invenzione.
Tutti questi mafiosi e corrotti hanno reso Capena la barzelletta del Lazio e dell’Italia intera, mascherando traffici illeciti, corruzione e collusioni con la mafia in una
APPARENTE E SANA AMMINISTRAZIONE
QUI DI SEGUITO I DETTAGLI E LA DOCUMENTAZIONE:

A partire dal 2000, il Comune di Capena rilascia le copie di atti richieste da consiglieri comunali - nella grandissima maggioranza dei casi la richiesta proviene da consiglieri dell’opposizione - con un timbro, apposto su ogni pagina, recante la scritta “Copia per uso Consigliere Comunale”. S’ignora se in qualche altro dei circa ottomila comuni italiani sia in vigore analoga prassi.
Il predetto timbro, la cui apposizione sembra peraltro non essere stata decisa con alcun atto formale, ma semplicemente invalsa in linea di fatto per tacita volontà dell’Amministrazione Comunale a partire dal 2000, dovrebbe portare a poter sindacare la stessa circolazione della copia “marchiata”.
Che questa fosse e sia l’intenzione è provato dalla successiva delibera di C.C. n. 20 del 20.03.2003. Nella relativa discussione è compreso anche un intervento del Sindaco (cfr. all. 2 della predetta delibera), il quale osserva che copia - rilasciata per “uso Consigliere Comunale” - di delibera consiliare, adottata in data 04.07.2002 e riguardante la stessa materia sulla quale incide la delibera consiliare n. 20/03, era stata prodotta in allegato a ricorsi straordinari al Capo dello Stato presentati avverso la delibera del luglio 2002. Egli stigmatizza il fatto, richiamando “i Consiglieri tutti per fare un uso proprio degli atti che chiedono al Consiglio” ovvero “ad un uso corretto degli atti che ricevono dall’Amministrazione”, affermando, in relazione alla fattispecie, di ritenere che quello, di cui si è detto, non “sia un uso proprio degli atti di Consiglio Comunale perché l’Avvocato deve chiedere una copia e pagare i diritti della stessa come da Regolamento di accesso agli atti”.
Sul punto pare opportuno che si addivenga a un chiarimento.
Si precisa, anzitutto, che le considerazioni, che si faranno, riguardano il caso di delibere di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale. Nella fattispecie da cui si è partiti si tratta, per l’appunto, di una delibera di Consiglio Comunale. Non v’è dubbio che tali atti rientrino tra quelli, che l’art. 10 del d. lgs. n. 267 del 2000 qualifica espressamente pubblici.
Nella fattispecie, dunque, è irrilevante il fatto che il diritto di accesso del Consigliere Comunale abbia maggiore ampiezza rispetto a quello del comune cittadino: trattandosi, infatti, di atti pubblici, essi sono accessibili tanto ai consiglieri comunali, quanto ai comuni cittadini. La pubblicità dell’atto rende irrilevanti anche considerazioni restrittive che, in ipotesi, trovassero spunto nella finalità per la quale il diritto di accesso è riconosciuto ai Consiglieri comunali.
E invero, pubblicità dell’atto, se le parole hanno un senso, significa incondizionata conoscibilità dello stesso e, dunque, sua illimitata divulgabilità. Ciò è d’immediata percezione ove si pensi che la realizzazione, che nulla vieta, di un albo pretorio elettronico consentirebbe a qualunque “navigatore” della “Rete” di “scaricare” copia dell’atto esposto all’albo pretorio elettronico.
Ciò comporta che il consigliere comunale, che abbia copia di un atto pubblico, può trasmetterne copia a chi vuole, appunto perché si tratta di atto pubblico, e quindi incondizionatamente conoscibile e illimitatamente divulgabile, non solo in relazione all’astratta conoscenza del suo contenuto, ma anche nella sua materialità, che poi è il miglior veicolo della conoscenza del contenuto.
Analoga libertà avrà chi riceve copia dell’atto pubblico dal Consigliere comunale. Ove poi si obiettasse che vi sono sedi, nelle quali va prodotta copia autentica o anche bollata dell’atto, è agevole osservare che il “marchio” apposto sulle copie dell’atto pubblico rilasciate al consigliere comunale è del tutto superfluo e inconferente al riguardo.
Per rilevare se un atto è in copia autentica o meno, è sufficiente riscontrare se lo stesso sia munito o meno dell’attestazione di conformità, a nulla occorrendo un “marchio” apposto sull’atto al momento del rilascio (anche di una copia semplice non “marchiata”, infatti, può rilevarsi che non è autentica, com’è ovvio); per rilevare se un atto è in bollo o meno, è sufficiente riscontrare se siano state apposte le ben note “marche da bollo”, a nulla occorrendo un “marchio” apposto sull’atto al momento del rilascio.
D’altronde, il rilievo della mancanza di una certificazione di conformità o delle marche da bollo interessa non il Comune che ha emanato l’atto, ma l’Autorità o l’Ufficio al quale copia dell’atto viene prodotta (o meglio, nel caso del bollo interessa l’Amministrazione Finanziaria dello Stato); e si tratta di rilievo che questi ultimi possono ben fare indipendentemente da qualsiasi “marchio” apposto allorquando viene rilasciata copia dell’atto a un consigliere comunale. Né sembra avere fondamento il richiamo (per il quale si veda, nel relativo verbale, l’intervento del Sindaco di Capena nella discussione che ha preceduto la votazione della delibera consiliare n. 20 del 2003) ai diritti, il cui pagamento è previsto per il rilascio di copie e disciplinato dal Regolamento comunale sul diritto di accesso.
La logica di questo richiamo al pagamento dei diritti è la stessa del discorso sostenesse che chi fotoriproduce e diffonde copie di un atto normativo statale pubblicato sulla G.U. causa un danno all’erario statale in quanto impedisce l’acquisto di ulteriori copie della G.U. e il pagamento del relativo prezzo, non gratuita della stessa G.U.E’ evidente che, se un atto è pubblico e questa pubblicità deve essere presa sul serio, chi desideri averne copia potrà richiederla tanto all’Ente emanante quanto a chi già per avventura ne Comune stesso, così come non è necessario che chi desideri avere copia di un atto normativo statale (pubblico anch’esso) compri la Gazzetta Ufficiale.
Se poi si richiede copia autentica di un atto comunale, è evidente che la conformità della copia all’originale potrà essere attestata solo dal Comune emanante; la produzione di copia autentica dell’atto in determinate sedi, tuttavia, è un onere a carico di chi tali sedi adisca e l’adempimento di tale onere non può, né deve interessare il Comune, comunque non certo quale materia di “rimprovero” o “avvertimento” ai consiglieri comunali.
Il fatto autentica di un atto pubblico non può, in alcun modo, divenire pretesto per sindacare la diffusione di copie semplici di quell’atto “marchiandole” in quanto rilasciate a consiglieri comunali. D’altronde, ove si pensi che il “marchio” non viene apposto quando la copia semplice è rilasciata a un comune cittadino e non a un consigliere comunale, ne deriva la conseguenza che il “controllo” sulla diffusione dell’atto è di fatto possibile quando la copia semplice viene rilasciata al consigliere comunale, ma non quando viene rilasciata al comune cittadino - il che è manifestamente illogico.
E’ assurdo che a un consigliere comunale sia interdetto o reso più difficile ciò che è possibile al comune cittadino: perché “marchiare” le copie semplici se rilasciate a un consigliere comunale e non se rilasciate a un comune cittadino? Dove sta scritto che la copia semplice rilasciata al consigliere comunale sia per ciò stesso e debba essere una copia “uso studio” e che così non sia per il comune cittadino? Ove si tratti, come nella fattispecie, di atti pubblici, nessun sindacato è possibile sull’”uso” che se poiché la pubblicità, se ha un senso, implica necessariamente la divulgabilità dell’atto.
Né ha senso appellarsi alla “finalità” per la quale l’atto è stato rilasciato (“uso Consigliere Comunale”), poiché, ove l’atto sia, come nella fattispecie, pubblico, tale sua qualità intrinseca e l’implicata divulgabilità prevalgono su qualunque ipotizzabile “finalità” pubblico (si sta comunque parlando - lo si ripete per chiarezza - di delibere di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale) allo scopo di diffonderne copie tra la popolazione o comunque tra gli interessati: nulla osta a ciò. Non sta scritto da nessuna parte che “l’uso” dell’atto da parte del consigliere comunale possa o debba essere un uso esclusivo di “studio” personale e comunque, come già sopra si è rilevato, la pubblicità normativamente sancita dell’atto è dirimente.
In verità, non pare dubbio che la vicenda capenate sopra illustrata - che s’ignora se sia unica nel quadro nazionale italiano o trovi casi comparabili sulle dita di una mano - testimoni della diffidenza che tuttora in alcune realtà locali, dove forse affiorano nostalgie di un paternalismo vecchio stampo, si nutre verso la trasparenza amministrativa e dei tentativi di limitarla per evitare i rischi che potrebbero conseguire a un “eccesso” di conoscenza e di volontà di partecipazione da parte dei cittadini.
E’ significativo che il “marchio” sia previsto per le copie semplici rilasciate a consiglieri comunali e non per quelle rilasciate a semplici cittadini: per le richieste di accesso avanzate dai secondi l’Amministrazione può anche adagiarsi su un comodo silenzio-rifiuto, lasciando all’interessato l’onere di un ricorso al TAR o al Difensore Civico, mentre il rifiuto di una copia a un un “caso” politico e rischierebbe d’ingenerare sospetti, destinati ad essere alimentati dalla stessa polemica.
Qui, forse, sta la ragione di fatto dell’irragionevole disparità di trattamento tra consiglieri comunali e semplici cittadini, con la “marchiatura” degli atti rilasciati ai primi e non ai secondi (si ripete, ancora, che il discorso, che si sta facendo, concerne le delibere di Consiglio Comunale e le delibere di Giunta Comunale e che, quindi, è irrilevante il profilo della maggiore ampiezza del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali, trattandosi, nella fattispecie, di atti riconosciuti pubblici, ai quali i consiglieri comunali non hanno accesso privilegiato o esclusivo).



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