CENNI SULLA “REPRESSIONE DEL DISSENSO” NELLA CAPENA DEL TERZO MILLENNIO
I sistemi dell'Amministrazione Benigni non si smentiscono mai. Le Minacce, velate o meno, sono lessico corrente di questo assurdo personaggio.

Il quadro sopra dipinto soffrirebbe di una non lieve lacuna se non vi si aggiungesse notizia di fatti, di cui a priori non potrebbe negarsi la rilevanza nel contesto di un esposto-denuncia e in un ordinamento che conosce il reato di violenza privata - fatti che contribuiscono a delineare un altro aspetto essenziale, e non tra i meno odiosi, del clima che si respira da alcuni anni a Capena: l’intimidazione nei confronti dei cittadini “colpevoli” di condotte comunque sgradite all’Amministrazione.
Emblematico, tra i tanti, è un episodio relativo a STEFANO SPERANZA, persona già sopra citata e particolarmente invisa al Sindaco Dott. BENIGNI, in quanto negli ultimi anni ha in molteplici occasioni informalmente collaborato con l’opposizione locale, redigendo, ad esempio, il testo d’interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza.
Il Dott. NICOLA SPERANZA, nato a Capena il 31 marzo 1925, ricevette nel luglio di due anni fa nell’abitazione di proprietà della di lui consorte in Roma, viale Vaticano n. 75, una telefonata, con la quale il Sindaco di Capena Dott. BENIGNI lo invitava in Municipio per un colloquio, del quale il Sindaco non volle specificare preventivamente l’oggetto, asserendo solo che avrebbe desiderato parlare a quattr’occhi con esso Dott. SPERANZA. Nel caldo canicolare del luglio del 2003, il quasi ottantenne Dott. NICOLA SPERANZA si recò in automobile da Roma a Capena per avere questo abboccamento con il Dott. BENIGNI.
All’incontro che egli quindi ebbe con il Sindaco in Municipio, era presente anche il Segretario Comunale, Dott. FRANCESCO ROSSI. Nel predetto incontro il Sindaco, dopo aver presentato il Dott. NICOLA SPERANZA, per lunghi anni maestro elementare a Capena e quindi direttore didattico, in termini elogiativi al Segretario Comunale Dott. FRANCESCO ROSSI, che dell’incontro si limitò ad essere muto testimone, ebbe a mostrare al predetto NICOLA SPERANZA una serie di scritti - ricorsi amministrativi - dei quali il Sindaco affermò essere autore materiale  STEFANO SPERANZA, figlio quasi quarantenne di NICOLA SPERANZA. Nel colloquio, che seguì, il Sindaco di Capena, dopo aver evidenziato a NICOLA SPERANZA alcuni dettagli materiali degli scritti al fine di dimostrare la riconducibilità dei medesimi al di lui figlio STEFANO SPERANZA, affermò ripetutamente che nei predetti scritti, per lo più ricorsi amministrativi presentati sotto forma di ricorso straordinario al Capo dello Stato, sottoscritti da diverse persone, ma mai dal predetto STEFANO SPERANZA, era dato rinvenire “cattiveria”.
All’obiezione del Dott. NICOLA SPERANZA secondo la quale nella vita amministrativa i dissensi e i conseguenti ricorsi avverso provvedimenti sono “pane quotidiano”, il Sindaco avrebbe replicato ribadendo che negli scritti di cui si tratta vi era “cattiveria”, da ascriversi evidentemente al loro ritenuto autore materiale STEFANO SPERANZA. Avendo il NICOLA SPERANZA replicato che la valutazione degli atti compiuta dal suo interlocutore non gli pareva fondata, il Sindaco avrebbe controreplicato che esso NICOLA SPERANZA non poteva dire altrimenti, trattandosi del di lui figlio ed essendo quindi il suo giudizio viziato dal legame affettivo nei confronti del figlio medesimo.
Il Sindaco avrebbe altresì, nel corso del colloquio, genericamente rilevato che le argomentazioni contenute nei medesimi scritti, verosimilmente ricorsi amministrativi, dovevano ritenersi infondate. L’unico scritto che, firmato dal di lui figlio STEFANO SPERANZA, venne a NICOLA SPERANZA mostrato o comunque indicato durante l’abboccamento era un ricorso di STEFANO SPERANZA al Difensore Civico - ricorso circa il quale il Segretario Comunale ebbe a dire che era in preparazione la risposta del Comune.
Nel corso del colloquio di cui si tratta il Sindaco gli prospettò la eventualità che fosse intrapresa una “azione” nei confronti del di lui figlio STEFANO SPERANZA, in un contesto e con un tono dai quali sembrava evincersi che la genericissimamente evocata “azione” in questione fosse da intendersi non certo come conferimento di un premio o comunque di un riconoscimento, ma nel senso di “denuncia penale”, pur non essendo affatto specificati i reati che, in tale eventualità, sarebbero stati commessi dallo STEFANO SPERANZA. Dell’episodio in questione NICOLA SPERANZA metteva immediatamente al corrente sia il figlio STEFANO SPERANZA, sia la propria moglie CAMILLA SILVESTRI, e del fatto venivano a conoscenza anche ALBA SILVESTRI, cognata di NICOLA SPERANZA, e il di lei consorte STEFANO MILIONI;
dell’episodio, inoltre, STEFANO SPERANZA metteva anche al corrente il Consigliere di opposizione ROBERTO BARBETTI, nonché BRUNO D’INNOCENTI, ex Assessore della Giunta presieduta tra il 1995 e il 1999 da ROBERTO BARBETTI.
Per valutare il surriferito episodio nella sua reale portata e nella sua innegabile gravità si tenga conto dei seguenti aspetti:
1) il colloquio si è svolto in forma riservata, senza altri testimoni, se non uno favorevole al Sindaco, il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI, che dal Sindaco dipende per il proprio posto di lavoro;
2) la sapiente genericità dell’allusione alla “azione” che avrebbe potuto essere “intrapresa” dal Sindaco “contro” STEFANO SPERANZA - allusione che, nonostante la sua genericità, chiaramente rimanda, nella più favorevole delle interpretazioni, ad una denuncia penale, o quantomeno contempla tale significato come quello che si appalesa più aderente al contesto (non meno intimidatoria sarebbe l’eventualità di una denuncia in sede civile con richiesta di risarcimento danni).
Inoltre:
a) nell’immediatezza del fatto, il NICOLA SPERANZA si disse certo che il Sindaco voleva, con il colloquio di cui sopra, indurre esso NICOLA SPERANZA a convincere il figlio STEFANO SPERANZA a desistere da attività sgradite all’Amministrazione Comunale;
b) NICOLA SPERANZA ebbe sicuramente ad intendere le parole del Sindaco in un significato di minaccia e per alcuni giorni cadde in uno stato depressivo, preoccupato e disfatto dalla paura che il figlio STEFANO SPERANZA potesse in qualche modo reagire a quanto successo ed esporsi così a ritorsioni da parte dei “potenti” locali, cioè dell’Amministrazione Comunale e in particolare del Sindaco, che gli parve persona “maligna”.
Lo stesso STEFANO SPERANZA ebbe ad interpretare l’episodio come una chiara minaccia nei suoi confronti per indurlo a desistere da condotte sgradite all’Amministrazione Comunale e, peraltro, pienamente lecite: la “azione” cui sibillinamente aveva fatto riferimento il Sindaco era, a suo dire, sicuramente una denuncia penale; probabilmente, secondo STEFANO SPERANZA, qualche “consigliere giuridico” del Sindaco aveva convinto quest’ultimo che lo SPERANZA, avendo steso alcuni ricorsi amministrativi (come quelli che furono mostrati dal BENIGNI a NICOLA SPERANZA: in particolare, si trattava di ricorsi straordinari al Capo dello Stato), avesse commesso, non essendo avvocato, il reato di “esercizio abusivo della professione forense”:
opinione assurda, perché si tratta di atti, oltre che in sé assolutamente leciti ed anzi espressione di un diritto costituzionalmente riconosciuto, per giunta non soggetti ad onere di patrocinio e comunque non sottoscritti dallo SPERANZA, come non era atto soggetto a patrocinio  e non era sottoscritto dallo STEFANO SPERANZA un esposto al Commissario per la liquidazione degli usi civici a firma di due consiglieri di monoranza, anch’esso rientrante tra gli atti mostrati a NICOLA SPERANZA nell’occasione, così come una lettera inviata al Comune dalle Sigg.re TERESA COZZARDI e dalla madre di quest’ultima Sig.ra BROCCHETTI, con la quale queste ultime invitavano il Comune a non alienare un fabbricato rurale che esse ritenevano di loro proprietà (anch’esso atto non soggetto ad onere di patrocinio e non sottoscritto dallo SPERANZA). Si tenga ancora presente che:
1) l’esposto firmato da due Consiglieri di opposizione (ROBERTO BARBETTI e CARLO ROSI) e presentato nel settembre 2002 al Commissario per la liquidazione degli usi civici (esposto rientrante tra gli atti la cui paternità era attribuita allo STEFANO SPERANZA nella predetta circostanza dell’incontro tra il di lui padre NICOLA SPERANZA e il Sindaco di Capena Dott. RICCARDO BENIGNI) è sfociato in un contenzioso deciso con la sentenza commissariale n. 35 del 31 ottobre 2003, la quale ha ritenuto la demanialità collettiva di terre che il Comune di Capena, con deliberazione consiliare n. 27 del 2002, aveva deciso di vendere ritenendole appartenenti al proprio patrimonio disponibile (da tale sentenza commissariale deriva l’illegittimità della deliberazione comunale che ha deciso l’alienazione di terre di demanio collettivo sul presupposto della loro appartenenza al patrimonio disponibile comunale);
2) il ricorso straordinario al Capo dello Stato a firma di ANGELO ZACCARDINI e BRUNO D’INNOCENTI avverso la medesima deliberazione consiliare n. 27 del 2002 (ricorso straordinario rientrante tra gli atti attribuiti alla paternità di STEFANO SPERANZA nella predetta circostanza), per le terre in località “Macchie”, è stato ritenuto degno di considerazione dalla II Sezione del Consiglio di Stato, che con parere interlocutorio reso nel 2005, in cui qualifica “puntuali” le censure mosse dai ricorrenti, chiede integrazioni documentali, rimarcando l’inerzia dimostrata dal Comune di Capena nella fase istruttoria del ricorso curata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 3) in altri ricorsi straordinari a firma di CLEMENTINA ERCOLANI e di MARIO BIZZARRI avverso la deliberazione consiliare n. 27 del 2002 a proposito di terre comunali alienande in località “Fioretta” (ricorsi anch’essi rientranti tra gli atti attribuiti alla paternità di STEFANO SPERANZA) si censurava la deliberazione consiliare perché era stata decisa l’alienazione senza previa approvazione di un regolamento che stabilisse le modalità dell’alienazione stessa: alcuni mesi dopo la notifica dei predetti ricorsi straordinari, con deliberazione consiliare n. 20 del marzo 2003 il Comune di Capena approvava il regolamento che disciplina le modalità di alienazione delle terre e che nei predetti ricorsi s’indicava come adempimento trascurato della procedura di alienazione.
Tutto ciò dimostra che le censure contenute negli atti attribuiti dal BENIGNI alla paternità di STEFANO SPERANZA non erano elucubrazione infondate frutto di “cattiveria” e getta una luce ancor più sinistra sul colloquio tra il BENIGNI e il padre del “reprobo”.

A tale riguardo, deve ancora osservarsi che il nominato MARIO BIZZARRI (deceduto nel settembre 2004) ebbe a dire a STEFANO SPERANZA che, essendosi trovato nel Municipio insieme con la moglie qualche tempo dopo che era stato proposto il ricorso, il Sindaco Dott. BENIGNI, nel vederlo, lo aveva duramente “redarguito” per il ricorso proposto e aveva minacciato di riprendersi il lotto di terreno comunale alla “Fioretta” dove il BIZZARRI, e ora i suoi figli FABIO e LUIGI, hanno la casa e l’azienda; ebbe a dire testualmente a STEFANO SPERANZA il BIZZARRI, riferendosi al colloquio che dopo l’iniziale “scenata” ebbe nell’occasione con il Sindaco: “tu non sai quello che dicono di te”, alludendo a prospettazioni denigratorie nei confronti dello SPERANZA, che il BENIGNI riteneva estensore materiale del ricorso straordinario presentato dal BIZZARRI.
Ancora, a maggio del 2003 lo STEFANO SPERANZA ebbe a ricevere un’altra intimidazione, tramite il di lui parente DIEGO DE IULIS, socio della più volte citata agenzia immobiliare “Abitare Capena”, il quale consigliò a STEFANO SPERANZA di scrivere al Difensore Civico e, per conoscenza, al Comune di Capena, al fine di revocare un ricorso al Difensore Civico regionale presentato perché non aveva ricevuto copia di documentazione di cui aveva fatto richiesta ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa;
in particolare il DE IULIS, persona estranea alla burocrazia comunale e all’Amministrazione Comunale (anche se a questa, in quanto socio dell’agenzia immobiliare “Abitare Capena”, legato da molteplici vincoli d’interesse: il DE IULIS aveva svolto servizio civile sostitutivo di quello militare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Capena), al quale qualcuno, violando il segreto d’ufficio, aveva mostrato il ricorso presentato dallo SPERANZA, ebbe, su evidente mandato di terzi, ad insistere con lo SPERANZA perché facesse marcia indietro scrivendo al Difensore Civico regionale e per conoscenza al Comune di Capena, e, dopo aver detto che la copia della documentazione chiesta dallo SPERANZA era in realtà stata preparata indipendentemente dal ricorso al Difensore Civico, insistette facendo riferimento all’appendice finale del ricorso al Difensore Civico, nel quale lo SPERANZA esprimeva considerazioni critiche su fatto che l’Amministrazione Comunale non avesse di fatto istituita la figura del Difensore Civico pur promessa nel programma elettorale.
I toni quasi patetici dell’insistenza del DE IULIS, che fece riferimento sia a possibili ritorsioni nei confronti della sua stessa famiglia, sia ad una possibile conseguenza negativa nei confronti dello SPERANZA legata alla parte conclusiva del suo ricorso al Difensore Civico, furono interpretati dallo SPERANZA nel senso che al DE IULIS persona appartenente all’Amministrazione Comunale aveva rappresentato che lo SPERANZA poteva essere denunciato (querela per diffamazione) per le ironiche considerazioni critiche contenute nella chiusa del ricorso al Difensore Civico regionale sul “dimenticato” impegno preelettorale per l’istituzione del Difensore Civico comunale, figura incompatibile con il microclientelismo di cui si nutre l’acquisizione del consenso in realtà di paese come quella di Capena.
Anche in questo caso, tuttavia, si riscontra un modus operandi del tutto simile a quello già riscontrato: la prospettazione di una possibile denuncia come strumento per ottenere la desistenza da condotte assolutamente lecite. Lo SPERANZA, che scrisse la lettera richiestagli dal DE IULIS, non ha poi mai ricevuto la documentazione che aveva chiesta e che riguardava questioni urbanistiche.
E’ del tutto evidente, peraltro, tornando alla questione dell’incontro tra RICCARDO BENIGNI e NICOLA SPERANZA, che se un pubblico ufficiale viene a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di una notizia di reato procedibile d’ufficio, ha l’obbligo penalmente sanzionato di riferirne all’Autorità Giudiziaria, e può né deve in alcun modo far uso di questa notizia come strumento di pressione per cercare d’indurre altri a desistere da condotte del tutto lecite. Ed è evidente che se la prospettiva della denuncia per un reato commesso non costituisce di per sé “danno ingiusto”, tale diventa quando è utilizzata per tentare d’indurre altri a desistere da condotte lecite - a maggior ragione quando il reato non sussista, vi sia o meno consapevolezza dell’inesistenza dell’illecito in chi fa pressione.
Il modus operandi del Sindaco di Capena Dott. BENIGNI - indurre i riottosi a mettere la testa a posto prospettando una denuncia per reati, peraltro inesistenti - sembra trovare piena conferma, oltre che nel testé analiticamente descritto episodio SPERANZA, in un altro episodio recentissimo: avendo alcuni residenti in case di nuova costruzione in loc. San Marco energicamente protestato per la sistematica mancanza di acqua nel fine settimana, dovuta - secondo alcuni - al fatto che all’accresciuto fabbisogno di acqua da parte di esercizi commerciali (del tipo di ristoranti, ecc.) nelle vicinanze si farebbe da taluno fronte interrompendo il flusso idrico per le vicine costruzioni in questione, il Sindaco Dott. BENIGNI, come alcuni di questi residenti, preoccupati e intimoriti, hanno nell’immediatezza dei fatti riferito ad esponenti dell’opposizione come la segretaria della sezione DS di Capena BARBARA SCARAFONI, avrebbe replicato informalmente, all’evidente fine di ottenere che i cittadini desistessero dalla protesta, che erano passibili di denuncia coloro che abitavano le costruzioni senza certificato di abitabilità (evidentemente ignorando o facendo finta di non sapere che l’illecito in questione è stato depenalizzato ed è ora punito con sanzione amministrativa pecuniaria) e che potevano essere cacciati di casa (evidente allusione al potere comunale di dichiarare l’inagibilità, la quale tuttavia può essere dichiarata - ciò che il BENIGNI, che peraltro è medico di base a Capena, sembra aver omesso di specificare - non già per la mera mancanza del certificato di abitabilità o di agibilità, ma solo a seguito di previa accertata mancanza in fatto delle condizioni di abitabilità dell’immobile).
La tolleranza dell’illegalità (reale o putativa che sia) ha, secondo la strategia implicita nell’esposto modus operandi, l’altra faccia della medaglia nella ricattabilità dei beneficiari della tolleranza da parte del “potente”, che può decidere di attivare autorevolmente, dal suo alto scranno, i meccanismi della punizione di chi ha violato qualche norma; d’altronde, un sistema basato sull’illegalità sistematica, appena velata dal simulacro formale di “permessi di costruire” illegittimi emessi da burocrati asserviti, non può non comprendere anche una sua strategia d’intimidazione degli “insubordinati” e delle “teste calde”, al fine primario di salvaguardare la tranquillità e la continuità del blocco di potere politico-affaristico.

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TIRATE LE SOMME, VISTO CHE NESSUNO LO HA MAI FATTO , NE PARE INTENDA FARLO!



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