VILLETTE COSTRUITE SOPRA LA GALLERIA, SULLA LINEA FERROVIARIA A.V. FIRENZE-ROMA
QUALCUNO SI E' PREOCCUPATO DI CONTROLLARE QUESTA PERICOLOSA SITUAZIONE? VIOLATA ANCHE LA FASCIA DI RISPETTO.
Pare, l'Italia sia entrata in Europa. Questo dovrebbe significare, che le Istituzioni dovrebbero applicare con massima diligenza le normative di sicurezza vigenti nella Comunità. Essendo libera la circolazione dei cittadini in tutte le Nazioni Europee, si presume che i medesimi siano "garantiti" sulla equità della propria sicurezza ovunque essi si trovino. In una tratta ferroviaria di massimo traffico A.V. (Firenze - Napoli) che conduce alla capitale, il Sig. Sindaco di Capena (Roma) Riccardo Benigni ha inteso creare un Proprio Stato ove si è eletto Imperatore e dove il rispetto per l'Italia e per le Nazioni Comunitarie, può per sua volontà non essere rispettato, per speculazioni edilizie da Lui permesse. Speriamo che le Autorità Governative e quelle Europee, ripristinino la Legalità in questa parte d'Europa sfuggita al controllo Istituzionale.
Articolo 1.5.1. Fasce di rispetto delle strade ferrate e degli impianti ferroviari
1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie, fuori dai centri abitati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. All'interno dei centri abitati è ammesso, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, costruire, ricostruire ed ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, anche a distanza inferiore a quella suindicata, purchè nel rispetto degli allineamenti dei fronti degli edifici esistenti rivolti verso i predetti tracciati delle linee ferroviarie.
2. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato fare crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere, ad una distanza minore di sei metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura deve, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di due metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze possono essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e gli steccati di altezza non maggiore di 1,50 metri. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a quattro metri non possono essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza deve essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle ferrovie, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
3. Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere realizzato ad una distanza
Foto in alto
Come si evince con chiarezza, sulla Galleria, in spregio
alle normative, neanche fosse una novità, il Sindaco
di Capena permette la costruzione di molte abitazioni.
OVVIAMENTE CARABINIERI,TRIBUNALE , etc. NON VEDONO NULLA
La Galleria termina in altro Comune e, in questo caso,
nessuna costruzione è presente sul tracciato ferroviario.
tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie. La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato. Tale distanza non può mai essere inferiore a tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.
4. Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
5. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
6. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di sei metri, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia, e di due metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La predetta distanza è aumentata a venti metri nel caso in cui il deposito sia costituito da materiali combustibili.
7. Nella costruzione, nella ricostruzione e nell'ampliamento di edifici o di manufatti di qualsiasi specie deve essere osservata una distanza minima di trenta metri nei confronti delle officine di qualsiasi tipo dell'azienda delle ferrovie, nonché dei seguenti impianti della stessa azienda.
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