Cronistoria amministrativa della vicenda “Vaccareccia” dal 1989 al 2003

La fase più recente della questione circa la sussistenza di gravami di uso civico sulle terre della “tenuta di Vaccareccia” inizia nel 1989, allorquando all’allora ventisettenne perito agrario Alessandro Alebardi, nato a Roma nel 1962 e da molti indicato come pupillo dell’allora Assessore regionale agli usi civici Pietro Federico (già magistrato, oggi avvocato e, tra l’altro, componente il collegio difensivo del noto Marcello Dell’Utri), venne conferito l’incarico per le istruttorie propedeutiche al rilascio dei cosiddetti “certificatini” sia per il territorio di Capena che per quello di Castelnuovo di Porto (in pratica, l’Alebardi, ove un privato interessato ne facesse richiesta, doveva fare una ricerca per stabilire
la natura giuridica del terreno rispetto agli usi civici e tale ricerca sfociava in un’attestazione a firma dell’Assessore, che di tale ricerca faceva proprie le risultanze “certificando” la natura giuridica del terreno).
Va rilevato che gli accertamenti dell’Alebardi conclusero dapprima per la libertà da usi civici di terre della “tenuta di Vaccareccia” rientranti nella circoscrizione territoriale comunale di Castelnuovo di Porto: cfr. i “certificatini” datati rispettivamente 09.05.1989, prot. n. 2548/c, e 07.07.1989, prot. n. 4794/c, concernenti il primo un terreno distinto nel N.C.T. di Castelnuovo di Porto al foglio 22, particella 92, e il secondo un terreno distinto nel N.C.T. di Castelnuovo di Porto al foglio 22, particelle 1, 33 e 122. Successivamente, si afferma, invece, nei “certificatini” l’appartenenza di terre rientranti nel perimetro della “tenuta di Vaccareccia” al demanio civico dell’Università Agraria di Capena: così nei “certificatini” datati 04.10.1989, prot. n. 6492/c (foglio 22, particelle 109 e 110, del N.C.T. di Castelnuovo di Porto), 11.12.1989, prot. n. 7595/c (foglio 21, particelle 15 e 16, e foglio 22, particelle 8, 14, 19 e 20, del N.C.T. di Castelnuovo di Porto), 15.12.1989, prot. n. 7663/c (foglio 23, particelle 27 e 28, del N.C.T. di Castelnuovo di Porto); così ancora nei “certificatini” prot. n. 8329/c del 16.02.1990 (foglio 19, particelle 97 e 116, del N.C.T. di Capena) e prot. n. 9594/c del 27.04.1990.
L’attendibilità di questi “certificatini” può desumersi dal fatto che i provvedimenti in essi indicati, senza alcuna sia pur sommaria illustrazione del loro contenuto, non hanno nulla a che vedere con la “tenuta di Vaccareccia”.
Iniziava anche l’attività di “sistemazione” delle terre asseritamente appartenenti al demanio civico dell’Università Agraria di Capena, sul presupposto, appunto, della qualitas soli affermata nelle “certificazioni generali” (di cui tra poco si dirà) e nei “certificatini” sopraelencati.
E’ bene tenere presente che le procedure, di cui si dirà dopo aver accennato alle “certificazioni generali”, sono illegittime, inutili e inutilmente dispendiose per i privati nell’ipotesi, che poi si è dimostrata vera, che le terre non fossero “demanio civico dell’Università Agraria di Capena”, ma oggetto di una legittima proprietà privata, come ha da ultimo ritenuto la stessa  Regione Lazio con la “relazione Innocenzi” dell’aprile 2003; per lo svolgimento di queste procedure, inoltre, al perito demaniale viene naturalmente corrisposto un onorario dagl’interessati.
In altre parole, è fuor di ogni dubbio che privati possessori di terre site nella “tenuta di Vaccareccia”, per onorari dovuti a periti in relazione ai progetti di legittimazione da essi redatti e talora anche per affrancazione del canone imposto per la legittimazione quando il relativo progetto è stato poi reso esecutivo, hanno sborsato somme di denaro che non avrebbero dovuto affatto sborsare, trattandosi di terre già libere da usi civici per le quali non vi è più luogo né a procedure di liquidazione, né a procedure di legittimazione.

Incaricato, con delibera del C.C. di Capena n. 52 del 21.06.1989 di “accertare ed elencare tutte le terre di uso civico nel Comune di Capena, ex Comune di Leprignano”, il Perito Agrario Alessandro Alebardi, iscritto all’albo regionale dei periti demaniali e delegati tecnici istituito con legge regionale n. 8 del 1986, redigeva una “istruttoria per la certificazione delle terre di uso civico del Comune di Capena in provincia di Roma”, datata 10.12.1989. L’Alebardi in essa attribuì al “demanio civico dell’Università Agraria di Capena” la “tenuta “vaccareccia”” (cfr. pag. 39 della relazione datata 10.12.1989) che ricade in parte nel territorio di Castelnuovo di Porto e in parte nel territorio di Capena (per la precisione, la “tenuta di Vaccareccia” fino al 1935 ricadeva per intero nel territorio di Capena e solo in quell’anno entrò, per circa 200 ettari su 360, a far parte del territorio di Castelnuovo di Porto a seguito delle modifiche apportate alle circoscrizioni territoriali comunali con il r.d.l. 07.03.1935, n. 264); all’interno dei circa 160 ettari della parte capenate della “tenuta di Vaccareccia” è ubicata anche buona parte del comprensorio di “Colle del Fagiano” (esteso complessivamente circa 46 ettari), e cioè tutti i suoi lotti tranne quelli siti tra la strada comunale di Macchia Tonda e il fosso di Cento Viole e contrassegnati con i numeri 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 138, 139, 140, 141, 142.
Con una relazione datata 28.06.1990 e pervenuta all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio il 09.07.1990, prot. n. 3922, il perito agrario Alessandro Alebardi formulava una proposta di legittimazione ex art. 9 l. 1766/27 concernente le terre distinte nel N.C.T. di Capena al foglio 19, particelle 35 e 36, rientranti nel perimetro della parte capenate della “tenuta di Vaccareccia”. 
Con relazione datata 20.09.1990 e pervenuta all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio il 29.10.1990, prot. n. 5955, il perito agrario Alessandro Alebardi formulava una proposta di legittimazione ex art. 9 l. 1766/27 concernente le terre distinte nel N.C.T. di Castelnuovo di Porto al foglio 22, particelle 107, 109 e 110, e al foglio 23, particelle 27 e 28, rientranti nella parte castelnovese della “tenuta di Vaccareccia”. In relazione all’attività svolta per la redazione del predetto progetto di legittimazione, l’Assessore regionale agli usi civici liquidava nel 1991 a favore del P.A. Alessandro Alebardi la somma di lire 718.000 più IVA. Questo progetto di legittimazione, mandato in pubblicazione con ordinanza in data 07.06.1991 ed effettivamente pubblicato presso il Comune di Castelnuovo di Porto dal 29.06.1991 al 29.07.1991, fu poi reso esecutivo dopo oltre quattro anni e mezzo dalla Regione Lazio con la delibera di Giunta n. 750 del 13.02.1996, pubblicata a pag. 30 della parte prima del B.U.R.L. n. 17 del 20.06.1996.

Appaiono, dunque, pienamente fondate le considerazioni svolte dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, laddove, in alcune sentenze su terreni della “tenuta di Vaccareccia” (vedasi ad es. la n. 64 del 2002), afferma che “balza evidente all’occhio come il problema sia stato in ultima analisi suscitato dagli esiti delle certificazioni generali svolte nel 1989-90 dal perito agrario Alessandro Alebardi su incarico dei comuni di Capena e di Castelnuovo di Porto e come a partire da queste verifiche, peraltro radicalmente nulle per esserne committenti i comuni citati anziché la Regione Lazio e non essere mai state esse oggetto di rituale pubblicazione, oltre che del tutto inattendibili sotto il profilo storico-giuridico, si siano sviluppate le vicende posteriori, tra le quali un provvedimento di legittimazione nel 1996 […]”.
In un “supplemento dell’istruttoria per la certificazione delle terre di uso civico dei Comuni di Capena e Castelnuovo di Porto, rispettivamente del 10.12.1989 e del 6.6.1990”, datato 20.05.1992, il perito agrario Alessandro Alebardi così scrive: “A seguito di cordiali e costruttivi colloqui intercorsi tra lo scrivente perito demaniale della Regione Lazio p.a. Alessandro Alebardi, ed alcuni cittadini di Capena e Castelnuovo di Porto, circa l’esatta natura giuridica rispetto agli usi civici della ex “tenuta di Vaccareccia”, già facente parte del territorio di Leprignano, ed ora compresa in parte in quello di Capena ed in parte in quello di Castelnuovo di Porto, con la presente allo scopo di non alimentare inutili equivoci e perdite di tempo, s’intende confermare la natura demaniale del comprensorio suddetto, già affermata nelle mie relazioni istruttorie del 10.12.1989 e del 6.6.1990”. A conclusione delle ben tre pagine del “supplemento d’istruttoria”, egli perentoriamente “conferma e certifica che la ex “tenuta di Vaccareccia” appartiene al DEMANIO CIVICO dell’Università Agraria di Capena” (grassetto, sottolineatura e maiuscole nell’originale del testo citato).
In una relazione datata 25.03.1994 e pervenuta all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio il 14.04.1994, prot. n. 3329, il perito agrario Alessandro Alebardi, chiamato in causa per dare risposta alla relazione del perito demaniale suo collega Dott. Agr. Samperi che su incarico di privati aveva svolto una ricerca sulla natura giuridica di alcuni terreni ubicati nella “tenuta di Vaccareccia” ed era pervenuto ad affermarne la libertà da usi civici, concludeva, in contraddizione con le sue perentorie prese di posizione del 1990 e del 1992, dubitativamente in relazione alla questione dell’accertamento della qualitas soli con riferimento al comprensorio della ex “tenuta di Vaccareccia”, asserendo (pag. 15) che vi era necessità “di una verifica da parte di un perito demaniale, il quale dovrà, poi, stabilire l’esatta natura giuridica rispetto agli usi civici dei terreni in questione e più in generale dei terreni appartenenti all’ex tenuta di Vaccareccia, oltre alla sua reale consistenza, onde poter dirimere definitivamente l’annosa, quanto spinosa, questione”.

Con atto di verifica demaniale datato 26.08.1994 e pervenuto all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio il 15.09.1994 con il numero di protocollo 7877, l’Arch. Marta Spigarelli, nominata perito demaniale per la sistemazione degli usi civici per il Comune di Capena con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 2687 del 10.12.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 8 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30.09.1994 e successivamente incaricata anche per l’Università Agraria di Capena con d.P.G.R.L. n. 3220 del 28.12.1994 pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20.11.1995, scrive, in risposta una domanda di rettifica avanzata dalla Sig.ra Rina Rinaldi in merito all’inventario delle terre civiche in Castelnuovo di Porto redatto dal perito agrario Alessandro Alebardi (in merito, cioè, alla “certificazione generale” delle terre di uso civico in Castelnuovo di Porto redatta dal predetto): “La tenuta di Vaccareccia, dalle risultanze degli atti demaniali, appartiene senz’altro al demanio civico dell’Università Agraria di Capena” (pag. 2); e ancora: “la demanialità delle tenuta di Vaccareccia è stata accertata, in maniera incontrovertibile e definitiva, da una Sentenza della Giunta d’Arbitri del Circondario di Roma datata 07.07.1894, passata in giudicato […] e da un’altra Sentenza, anch’essa passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Roma in data 15.12.1893, nel giudizio dell’Università Agraria contro il Comune di Leprignano e la Società Generale Immobiliare […]” (pag. 2) e conferma “l'appartenenza dell'ex tenuta di Vaccareccia al demanio civico dell'Università Agraria di Capena” (pag. 3).
L’allora Assessore all’Agricoltura e agli Usi Civici della Regione Lazio Giuliano Masci, con ordinanza datata 16.01.1995, prot. n. 390, diretta al Sindaco del Comune di Capena, mandava in pubblicazione l’atto di verifica demaniale testé descritto.
Con atto di verifica demaniale datato 15.09.1994 e pervenuto all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio il 23.09.1994, prot. n. 8130, l’Arch. Marta Spigarelli asseverava, nel contesto della procedura per l’approvazione del piano di recupero dei nuclei abusivi adottato dal Comune di Capena con delibera consiliare n. 24 del 14.04.1993 e ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 1 del 1986, la natura giuridica dei terreni interessati da detta variante urbanistica e, in particolare, qualificava il “Nucleo Colle del Fagiano, parte compresa nel foglio 19” (rientrante nel perimetro della “tenuta di Vaccareccia”) appartenente “al demanio civico dell’Università Agraria di Capena”, indicando espressamente i mappali del foglio, peraltro, con riguardo solo alle “eccezioni”, cioè alle terre di proprietà privata non gravate da usi civici e alle terre in parte di demanio civico dell’Università Agraria di Capena e in parte di demanio civico del Comune di Capena, mentre individua solo per esclusione i mappali delle terre del nucleo di “Colle del Fagiano” appartenenti esclusivamente al demanio civico dell’U.A. di Capena. Analogamente avviene per il “Nucleo Colle del Fagiano, parte compresa nel foglio 20” (rientrante nel perimetro della “tenuta di Vaccareccia”).
L’allora Assessore all’Agricoltura e agli Usi Civici della Regione Lazio Giuliano Masci, con ordinanza datata 16.01.1995, prot. n. 334, diretta al Sindaco del Comune di Capena, mandava in pubblicazione l’atto di verifica demaniale precedentemente descritto.


Con delibera consiliare n. 7 del 21.02.1995, avente ad oggetto “Variante speciale per il recupero urbanistico dei nuclei abusivi L.R. 28/80. Applicazione l.r. 1/86”, il Comune di Capena, atteso che “l’Assessorato all’Agricoltura ed Usi Civici della Regione Lazio ha provveduto, con nota prot. n. 00334 del 16.01.1995, al rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 3 della L.R. n. 1 del 1986” e atteso che “dalla predetta nota emerge che i nuclei spontanei siti in Località: “Mola Saracena - Nucleo Resetoli - Nucleo Colle del Fagiano (foglio 19) - Nucleo Colle del Fagiano (foglio 20), sono previsti su terreni parte integrante del demanio collettivo”, delibera (relatore l’Arch. Dario Sestili) di “richiedere alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 1 del 1986, l’autorizzazione di cui all’art. 12 della Legge 1766 del 1927 per le aree censite nelle perimetrazioni, facenti parte del demanio collettivo così come risulta dall’attestazione rilasciata dall’Assessorato Regionale Usi Civici non interessato dalla procedura prevista dall’art. 8 della L.R. n. 1 del 1986”; in altre parole, il Comune di Capena richiede alla Regione Lazio l’autorizzazione all’alienazione in ordine a tutti quei terreni per i quali i possessori non abbiano già presentato per proprio conto richiesta di alienazione ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 1 del 1986: si tratta di procedure di sdemanializzazione onerosa previste per terre di proprietà collettiva oggetto di abusiva edificazione o comunque destinate, nella pianificazione urbanistica, a un utilizzo non agricolo.
L’Alebardi, che nella predetta relazione datata 25.03.1994 si era mostrato oscillante rispetto alle certezze spavaldamente espresse tra il 1989-90 (“certificazioni generali” redatte per Capena e per Castelnuovo di Porto) e il 1992 (“supplemento d’istruttoria” datato 20 maggio di quell’anno), in contraddizione con la presa di posizione dubitativa del 1994 il 01.08.1995 assevera sotto giuramento dinanzi a un funzionario della Pretura Circondariale di Roma con il grado di Direttore di Cancelleria, su richiesta di un privato, la demanialità collettiva di terre rientranti nel perimetro della ex “tenuta di Vaccareccia” e distinte nel N.C.T. di Castelnuovo di Porto al foglio 21, particelle 3, 9, 10, 19; al foglio 22, particelle 8, 10, 18; al foglio 23, particelle 16, 28, 30, richiamando in particolare la “verifica demaniale parziale per l’U.A. di Capena, redatta dall’arch. Spigarelli e mandata in pubblicazione con ordinanza dell’Assessore regionale in data 16.1.1995, n.ro 334 di protocollo”, che, di per sé, non ha nessuna attinenza diretta con le terre delle quali l’Alebardi giura la demanialità collettiva, riguardando, invece, una molteplicità di terre site in Capena, delle quali l’Arch. Spigarelli, peraltro senza riportare motivazione alcuna, assevera la qualitas soli.
Lo stesso Alebardi, in data 25.08.1995, su richiesta del medesimo privato, assevera sotto giuramento dinanzi a un funzionario della Pretura Circondariale di Roma con il grado di Direttore di Cancelleria la demanialità collettiva di terre rientranti nel perimetro della ex “tenuta di Vaccareccia” e distinte nel N.C.T. di Castelnuovo di Porto al foglio 22, particelle 9, 14, 19, 20, 21; al foglio 23, particella 7. Anche in questa seconda perizia giurata l’Alebardi richiama in particolare la “verifica demaniale parziale per l’U.A. di Capena, redatta dall’arch. Spigarelli e mandata in pubblicazione con ordinanza dell’Assessore regionale in data 16.1.1995, n.ro 334 di protocollo”.
Va rilevato che all’epoca l’Alebardi non aveva neppure competenza sul territorio di Castelnuovo di Porto, per il quale era stato incaricato quale perito demaniale con d.P.G.R.L. n. 3195 del 28.12.1994 il Geom. Roberto Ferro, né comunque sulle terre civiche dell’U.A. di Capena, per la cui sistemazione era stata incaricata nel con d.P.G.R.L. n. 3220 del 28.12.1994, l’Arch. Marta Spigarelli. L’Alebardi, tuttavia, era il perito che aveva redatto a beneficio del committente delle perizie giurate in questione il summenzionato progetto di legittimazione che, datato 20.09.1990 e reso esecutivo con d.G.R.L. n. 750 del 13.02.1996, aveva ad oggetto un terreno della “tenuta di Vaccareccia”, da ritenersi invece allodiale secondo le conclusioni della “relazione Innocenzi” dell’aprile 2003, dalle quali si desume che la legittimazione in questione fu, se si passa il gioco di parole, illegittima, avendo ad oggetto un terreno che in realtà non era di proprietà collettiva, ma di piena e legittima proprietà privata, sicché inutile e ingiustificato fu l’esborso per la legittimazione de qua, con la quale il committente dell’Alebardi “acquistò” la proprietà di un terreno che aveva acquistato con rogito notarile, da ritenersi valido secondo quanto conclude la “relazione Innocenzi”.
In una relazione datata 18.11.1995, prot. n. 8643 del Comune di Capena, avente ad oggetto “Accertamento dei provvedimenti emessi in materia di diritti e terre civiche riguardanti il territorio del Comune di Capena”, il perito demaniale Arch. Marta Spigarelli scrive quanto segue: “[…] si ritiene che riguardo alla natura giuridica di “Colle del Fagiano” e dell’intera tenuta “Vaccareccia” occorrerà necessariamente un pronunciamento commissariale che accerti in contenzioso la qualitas soli del comprensorio terriero che investe anche il territorio del comune di Castelnuovo di Porto” (grassetto e sottolineatura nell’originale del testo citato). Nella citata relazione del 18.11.1995 l’Arch. Spigarelli afferma altresì che di aver precedentemente asserito la demanialità collettiva della “tenuta di Vaccareccia” in risposta a una nota dell’Assessore regionale agli usi civici datata 26.07.1994 (cioè nella verifica demaniale parziale che, elaborata dal perito de quo in seguito a richiesta prot. n. 6731/94 dell’Assessore regionale, pervenne all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio il 23.09.1994 con numero di protocollo 8130 e fu mandata in pubblicazione con ordinanza assessorile prot. n. 334/1995) sulla base di “quanto rilevato dalla “istruttoria per la certificazione delle terre di uso civico del comune di Capena””(redatta dal P.A. Alebardi), che “l’Assessore Usi Civici regionale aveva trasmesso, con nota del 22 febbraio 1990, al Comune stesso ed a diversi altri uffici” e, conseguentemente, secondo l’Arch. Spigarelli, “da ritenersi omologata dalla stessa Regione”. Si verifica un singolare “cortocircuito”: il P.A. Alebardi fondò le conclusioni, di cui alle surrichiamate perizie giurate in data 01.08.1995 e 25.08.1995, sulla verifica demaniale parziale dell’Arch. Spigarelli mandata in pubblicazione dall’Assessore regionale agli usi civici con ordinanza prot. n. 334/1995, mentre l’Arch. Spigarelli, a sua volta, fondò, sulle risultanze della “certificazione generale” redatta dal P.A. Alebardi, le conclusioni di cui alla verifica demaniale parziale mandata in pubblicazione dall’Assessore regionale agli usi civici con ordinanza prot. n. 334/1995.
Da una relazione avente ad oggetto “Notizie sugli usi civici” e datata luglio 1998, a firma del Sindaco e dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Capena (allora Barbetti e Rosi), si apprendono gli sviluppi successivi.

Vi si legge (pag. 1): “Sulla base dei dubbi sulla natura giuridica della zona di “Vaccareccia”, espressi dall’Arch. M. Spigarelli, e sentito il competente funzionario regionale, il Comune di Capena nel novembre 1995 - nell’intento di definire con sollecitudine la questione - richiedeva la nomina di un istruttore demaniale […] La nomina, in realtà, avveniva soltanto nel febbraio 1996 (D.P.G.R. 330/96) nella persona del Dott. S. Salvadori. Questi, peraltro, vista la documentazione agli atti, comunicava nel settembre 1996 di ritenere opportuno rimettere l’intera questione al Commissariato agli Usi Civici, rinunciando al contempo al proprio incarico”.
E’ opportuno sapere che Sandro Salvadori, nominato istruttore demaniale per Capena con d.P.G.R.L. n. 330 del 24.02.1996, era stato incaricato della perizia demaniale per il territorio comunale di Ladispoli con d.P.G.R.L. n. 3199 del 28.12.1994 e aveva scelto quale collaboratore per lo svolgimento di quest’incarico - guarda caso - il perito agrario Alessandro Alebardi. Nel maggio 1996, in piena istruttoria per Capena (il Salvadori aveva dato inizio alle operazioni nel mese di aprile del 1996 e si dimetterà con lettera datata 05.09.1996), il duo Salvadori-Alebardi consegnò la relazione peritale per Ladispoli. Proprio undici giorni prima che il Salvadori fosse nominato istruttore per Capena con il decreto presidenziale del 24.02.1996, era stato reso esecutivo con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 750 del 13.02.1996 il progetto di legittimazione redatto dal perito agrario Alessandro Alebardi per le terre (che si sarebbero poi rivelate di legittima proprietà privata, sicché la legittimazione non serviva a niente, era anzi illegittima e costituiva solo un inutile esborso di denaro per i privati interessati) nel possesso dei Sigg.ri Clara Mastrofini e Leandro Perini, nell’interesse del secondo dei quali l’Alebardi aveva inoltre giurato nel luglio-agosto del 1995 la demanialità collettiva di terre di cui tramite legittimazione il Perini e i suoi familiari volevano diventare proprietari in luogo del legittimo proprietario, il quale le aveva a loro affittate, e che saranno dichiarate libere da usi civici (quindi non di demanio collettivo, ma di legittima proprietà privata) con sentenze commissariali n. 36 del 1998 e n. 100 del 2000.
L’incarico veniva formalizzato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 485 del 05.03.1997, il quale, peraltro, revocando il decreto di nomina del Salvadori (d.P.G.R.L. n. 330 del 24.02.1996), conferiva al Serata (come già peraltro era avvenuto per Salvadori) un incarico relativo a tutto il territorio di Capena, e non al solo comprensorio della “tenuta di Vaccareccia”.
Iniziava quindi una querelle tra Comune di Capena e Regione Lazio, sostenendo il primo che l’incarico al Serata dovesse essere limitato alla sola “tenuta di Vaccareccia” - unica lacuna lasciata dall’Arch. Spigarelli nella sua verifica demaniale - e che comunque dell’incarico al Serata potesse farsi a meno, poiché dinanzi al Commissario agli usi civici, e quindi in sede giurisdizionale, pendevano ricorsi aventi ad oggetto terreni siti per l’appunto nella “tenuta di Vaccareccia”, al cui esito era opportuno, secondo l’Amministrazione Comunale di allora (Barbetti e Rosi) che si conformasse poi in sede amministrativa la Regione, senza affiancare in sede amministrativa un accertamento che con quello in sede giurisdizionale poteva entrare in conflitto.
La divergenza tra Comune e Regione si risolse poi con un compromesso: l’incarico al Serata fu circoscritto alla “tenuta di Vaccareccia”, ma fu comunque dato dalla Regione, nonostante la pendenza di concorrenti accertamenti in sede di contenzioso giurisdizionale, dinanzi cioè al Commissario agli usi civici.
La formalizzazione di tale ultimo incarico avveniva con il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 693 del 21.04.1998, avente ad oggetto “nomina del dott. Edoardo Serata a Istruttore demaniale per la Tenuta Vaccareccia appartenente al demanio civico dell’U.A. Capena e revoca Decreto n. 485 del 5.3.1997”.
E’ opportuno sapere che il Dott. Serata era stato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1220 del luglio 1996, nominato istruttore demaniale per il comune di Monte San Biagio e che per lo svolgimento di tale incarico aveva prescelto quale proprio collaboratore - guarda caso - il perito agrario Alessandro Alebardi.
In una nota datata 20.04.1998 e qualificata come “risposta alla nota regionale 2826/98”, il perito demaniale regionale Arch. Marta Spigarelli scrive che “ad opera della avvenuta pubblicazione senza opposizioni dell’attestato del 20/09/1994 tutti i terreni identificati nella Istruttoria Prestia del 27/07/1930 soggetti ad eventuale rivendica della U.A. compresi nei Nuclei Edilizi Abusivi (L. n° 28/80) sono stati confermati demaniali e pertanto oltre ai terreni di cui all’attestato compresi nei fogli 19 e 20 (ex tenuta “Vaccareccia”) è stata confermata la demanialità etc.”.
L’istruttore demaniale regionale Dott. Edoardo Serata rimetteva, in adempimento dell’incarico conferitogli, una relazione datata 08.09.1998, nella quale conclude come segue (cfr. pag. 30): “La tenuta di Vaccareccia, dal risultato delle indagini effettuate, risulta appartenere, in modo inequivocabile, al demanio collettivo dell’Università Agraria di Capena […]”.

La relazione istruttoria del Serata veniva, a decorrere dal 04.12.1998, pubblicata dall’Università Agraria di Capena in esecuzione di ordinanza dell’Assessore regionale agli usi civici. Con lettera datata 20.01.1999, prot. n. 161, l’Università Agraria di Capena rendeva noto, in riferimento “all’Istruttoria relativa agli usi civici redatta dal Dott. Edoardo Serata” in seguito ad incarico conferitogli dalla Regione Lazio, di voler “esercitare tutti i diritti derivanti dalle disposizioni della legge 1766/1927 ivi compresi quelli derivanti dalle alienazioni di demanio civico ai sensi della Legge Regionale n. 1/1986”, asserendo non essere pervenuta opposizione all’istruttoria demaniale de qua. Nella seduta del Consiglio Comunale di Capena in data 29.01.1999 si discuteva, tra l’altro, della vicenda degli usi civici con riferimento alla “tenuta di Vaccareccia” e quindi a “Colle del Fagiano”.
Con sentenze n. 36 del 23.12.1998 e n. 100 del 13.10.2000 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana dichiarava, in particolare, l’allodialità delle terre distinte nel N.C.T. di Castelnuovo di Porto al foglio 21, particelle 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 19, 20; al foglio 22, particelle 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21; al foglio 23, particelle 7, 16, 17, 30, e cioè di quelle stesse terre delle quali il perito agrario Alessandro Alebardi aveva asseverato con giuramento la demanialità collettiva in data 01.08.1995 e 25.08.1995.
Le risultanze cui è pervenuta l’istruttoria redatta dal Dott. Serata non solo sono state smentite da circa un centinaio di sentenze emesse in primo grado dal Commissario agli usi civici (dalla sentenza n. 36/98, emessa nella causa RG 213/96 instaurata prima ancora che fosse conferito l’incarico istruttorio al Serata, alla sentenza n. 31 del 2003, passando - ma l’elenco non ha pretese di completezza -  per le sentenze nn. 79/99, 80/99, 82/99, 100/99, 102/99, 9/00, da 22 a 82 del 2000, 84/00, 85/00, 86/00, 87/00, 88/00, 89/00, 90/00, 91/00, 92/00, 93/00, 95/00, 96/00, 99/00, 100/00, 101/00, 104/00, 105/00, 106/00, 108/00, 109/00, 3/01, 5/01, 22/01, 5/02, 6/02, 11/02, 29/02, 31/02, 32/02, 33/02, 34/02, 35/02, 63/02, 64/02, 65/02, 5/03, 6/03, 7/03, 8/03, 21/03, 28/03, 29/03, 30/03), ma sono state altresì smentite senza incertezze in tutte le pronunce rese, a seguito di impugnazione proposta avverso le sentenze commissariali, dalla Sezione speciale usi civici della Corte d’Appello di Roma (si vedano, ma l’elenco non ha pretese di completezza, le sentenze nn. 11/01, 18/01, 19/01, 20/01, 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 26/01, 27/01, 28/01, 29/01, 30/01, 31/01, 32/01, 33/01, 34/01, 35/01, 36/01, 37/01, 38/01, 39/01, 40/01, 41/01, 42/01, 43/01, 44/01, 45/01, 46/01, 47/01, 48/01, 49/01, 50/01, 51/01, 52/01, 53/01, 54/01, 55/01, 56/01, 57/01, 58/01, 59/01, 3/02, 4/02, 5/02, 6/02, 7/02, 8/02, 9/02, 10/02, 11/02, 12/02, 13/02, 14/02, 16/02, 17/02, 18/02, 19/02, 21/02, 24/02, 7/03, 8/03, 17/04, per un totale di oltre sessanta sentenze con le quali la predetta Sezione speciale ha rigettato gli appelli interposti contro le sentenze commissariali).
Da ultimo, la Regione Lazio, con un’ulteriore “Istruttoria demaniale sulla tenuta di Vaccareccia” datata aprile 2003 e redatta dal dipendente dell’Area Usi Civici e Diritti Collettivi Geom. Alessandro Innocenzi, ha rinnegato in toto le risultanze cui era pervenuta nel 1998 la “relazione Serata” ed ha riconosciuto l’allodialità di tutte le terre rientranti nella “tenuta di Vaccareccia” (cfr. pag. 4 della “relazione Innocenzi”);

a riprova dell’enorme imbarazzo in cui, a seguito degli univoci esiti del contenzioso sulla “tenuta di Vaccareccia” in primo e in secondo grado, si è venuta a trovare la Regione Lazio, che mandò in pubblicazione la relazione istruttoria del Serata nel novembre 1998, va rilevato che, contrariamente al vero, nella “relazione Innocenzi” si afferma (pag. 13) che la Regione Lazio, “in seguito all’applicazione del decreto D.P.R. n. 616 del 1977”, ha emesso provvedimenti, “i quali non fanno altro che confermare quanto fin qui riportato”, e cioè la tesi dell’allodialità delle terre della Vaccareccia:

prima della “relazione Innocenzi”, in realtà, la Regione Lazio, lungi dall’emettere provvedimenti che non farebbero “altro che confermare” le successive risultanze della “relazione Innocenzi”, ha, esattamente al contrario, mandato in pubblicazione nel 1998 l’istruttoria del Serata (che l’Innocenzi neppure menziona nella sua istruttoria), la quale giunge a conclusioni opposte a quelle cui perviene la “relazione Innocenzi”.  

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